Amministrazioni Condominiali STUDIO SALA

00071 Pomezia, Via della Motomeccanica 2
Tel: 0631074133 Fax: 0631074133
Cell: 3494030645
studiosalasnc@libero.it
Pronto Intervento Manutenzioni

Corsi di aggiornamento per gli amministratori: corso di 15 ore o 15 ore di aggiornamento?

Quello dell'aggiornamento degli amministratori condominiali è argomento che, tra gli addetti ai lavori, ha evidenziato, più degli altri, le maggiori problematicità.

Il motivo? Così come previsto dal d.m. n. 140/14, il corso va a sconvolgere la normale programmazione dei convegni di molte realtà associative, spesso non tenendo in considerazione le effettive e necessarie esigenze di aggiornamento dell'amministratore.

La sua conclusione, cioè l'esame finale è stata considerata penalizzante (per alcuni addirittura umiliante) rispetto ad altre realtà professionali che non hanno quest'obbligo. Va comunque evidenziato che per le professioni ordinistiche che non hanno quest'obbligo sono comunque previsti altri sistemi di controllo (es. avvocato, relazioni periodiche con sanzione in caso d'inadempimento dell'obbligo formativo, ecc.).

Vale la pena comprendere, a scanso di equivoci, come funziona il sistema dei corsi di aggiornamento.

Art. 5, secondo comma, d.m. n. 140/2014:

Gli obblighi formativi di aggiornamento hanno una cadenza annuale. Il corso di aggiornamento ha una durata di almeno 15 ore e riguarda elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici”.

La norma specifica che l'aggiornamento ha cadenza annuale e che il corso attraverso cui dev'essere erogata questa formazione deve avere durata di almeno 15 ore. Non si può tenere un corso di aggiornamento di durata inferiore, valevole ai sensi del d.m. n. 140.

Il quarto comma del medesimo articolo specifica che:

L'inizio di ciascun corso, le modalità di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso, tramite posta certificata, all'indirizzo di posta elettronica che verrà tempestivamente indicato sul sito del Ministero della Giustizia

Esempio

L'ente Alfa organizza il corso di aggiornamento per amministratori condominiali con inizio il giorno 1 del mese di aprile. Entro quella data dovrà comunicare al Ministero almeno:

a) la data di inizio del corso e le ore complessive di durata;

b) chi di quel corso è responsabile scientifico e chi assume l'incarico di formatore;

c) se il corso si terrà in aula oppure con modalità telematiche.

Chiaramente il corso, che deve durare 15 ore, si potrà tenere anche in più lezioni (il corso dev'essere unico ma le lezioni o moduli didattici potranno tenersi nel corso del tempo).

La norma non vieta variazioni in corso d'opera (chiaramente compatibili con il contratto stipulato con i corsisti) e comunque da comunicarsi al Ministero. Come dire: è stato previsto l'intervento del formatore Tizio ma questo non può più farlo, allora sarà possibile sostituirlo con Caio, comunicando il tutto al ministero.

Ciò che non può essere fatto è tenere corsi, a se stanti, di due o tre ore e poi certificare la partecipazione a quelle singole ore, lasciando che sia l'amministratore a raggiungere autonomamente le 15 ore di aggiornamento. Il decreto sul punto è così chiaro che non ammette soluzioni differenti.

Nulla vieta, chiaramente, ai titolari dei corsi di rilasciare attestati di partecipazione ai singoli moduli, ma questi non avranno alcun valore legale, se non quello di attestare la presenza a quell'evento, poiché il professionista dovrà svolgere il proprio percorso di aggiornamento professionale nell'ambito di un unico corso di almeno 15 ore.

Formazione amministratori condominiali, non si possono certificare le ore di lezione!

E se qualcuno, es. per malattia, non ce la fa a seguire tutte le 15 ore? Secondo il Sottosegretario Ferri nulla vieta la predisposizione di eventuali moduli integrativi per consentire di raggiungere quel risultato.

Ad avviso di chi scrive questa soluzione se da un lato consente d'inserire nel sistema formativo maggiore flessibilità, dall'altro introduce un elemento di distorsione facilmente intuibile. Quale? Creare corsi della durata fittizia di 15 ore (in realtà di due o tre ore) permettendo alla fine di giungere al monte ore finale con la frequenza di più corsi completamente sganciati l'uno dell'altro, con un esame finale senza alcuna coerenza rispetto all'impianto del corso (se l'esame deve riguardare un corso, com'è possibile che tenga in considerazione gli argomenti trattati in tanti corsi differenti?).

Formazione amministratori, le risposte ai quesiti

Insomma se è innegabile che le tematiche connesse ai corsi di aggiornamento rappresentino dei problemi reali e che sarebbe auspicabile una revisione dell'impianto regolamentare, è altrettanto innegabile che i sotterfugi ipotizzati rischiano di portare solamente contenzioso con i condòmini (qualora i condòmini dovessero imputarsi sulla regolarità del percorso formativo ai fini dell'assunzione-mantenimento dell'incarico) e di conseguenza tra gli organizzatori ed i professionisti spesso invogliati da queste soluzioni.

 

Fonte  
www.condominioweb.com    

www.condominioweb.com